Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 21


(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2°). - L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.
I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'articolo 522 e seguenti del codice di commercio.

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