Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 99


allegato
Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario (44/c).

Tale annotazione non ha luogo se l'immobile od il diritto sui quale si domanda l'iscrizione:

a) non è indicato nella domanda o nei suoi allegati, oppure non risulta iscritto presso l'ufficio tavolare a cui la domanda è diretta;

b) risulta iscritto al nome di persona diversa da quella contro la quale, in base ai documenti esibiti, l'intavolazione o la prenotazione è richiesta.

Nel decreto si farà menzione della seguita annotazione.

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