Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 81


allegato
I termini non riferiti a un determinato giorno del calendario decorrono dal giorno successivo alla notificazione.
Nel computo del termine non si detraggono le domeniche e i giorni festivi e quelli impiegati per la trasmissione postale della domanda.
Se l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in altro giorno riconosciuto festivo agli effetti civili, il termine scade il giorno successivo non festivo.
Ad eccezione del termine per la giustificazione di una prenotazione e di quello per la produzione del documento originale o della traduzione, i termini non possono essere prorogati.

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