Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 76


allegato
. Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione (42).

(42) Così sostituito dall'art. 47, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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