Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 75


allegato
Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale è costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice designato dal presidente del tribunale (41/n).

Ogni ufficio competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili, che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione.

Salve le eccezioni stabilite dalla legge, le domande per le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare che conserva la rispettiva partita tavolare.

È data facoltà al Ministro della giustizia di concentrare in una pretura i libri tavolari di comuni appartenenti alla circoscrizione di altre preture (41/o).

(41/n) Comma così sostituito dall'art. 163, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, riportato alla voce Ordinamento giudiziario.

(41/o) La potestà legislativa in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari è ora attribuita alla regione TrentinoAlto Adige dall'art. 4, n. 7 dello Statuto della regione, adottato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5.

In materia, vedi, anche, gli artt. 12, 13 e 14 della L. reg. 8 novembre 1950, n. 17, che qui si riportano:

«Art. 12. Per la tenuta dei Libri fondiari della Regione Trentino-Alto Adige valgono le disposizioni del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, in quanto non contrastino con la presente legge.

Art. 13. Le attribuzioni che per le leggi finora in vigore in merito alla tenuta dei Libri fondiari, spettano ai cancellieri degli Uffici tavolari, sono trasferite dall'entrata in vigore della presente legge, ai conservatori dei Libri fondiari competenti per territorio.Art. 14. Le domande di iscrizione tavolare vanno presentate agli Uffici tavolari della Regione e saranno trasmesse dal conservatore del Libro fondiario, dopo esame da parte dello stesso e con le proposte relative, al pretore competente, per la decisione a norma del R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

Il conservatore del Libro fondiario dovrà poi eseguire le iscrizioni nel Libro fondiario in conformità alle decisioni contenute nel decreto dell'autorità giudiziaria».

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