Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 74


allegato
L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche mappali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o di tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.
L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti e separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato (41/m).

(41/m) Così sostituito dall'art. 46, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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