Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 71 bis


allegato
1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), è eseguita quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti (41/l).

(41/l) Articolo aggiunto dall'art. 34, L. 24 novembre 2000, n. 340.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 71 bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti