Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 64 bis


allegato
Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredità o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793 del c.c. con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda (41/h).

(41/h) Articolo aggiunto dall'art. 44, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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