Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 63


allegato
Salvo quanto è disposto nell'articolo 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al più tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni (41/f).

Decorsi questi termini, la cancellazione della intavolazione impugnata non può più domandarsi nei confronti dei terzi, che prima dell'annotazione della litigiosità abbiano acquistato in buona fede i diritti tavolari.

L'annotazione di litigiosità, di cui al presente articolo, è iscritta su semplice domanda della parte interessata, senza necessità di documenti giustificativi.

(41/f) Comma così sostituito dall'art. 42, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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