Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 60 quater


allegato
Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione è cancellata a richiesta di parte (41/d).

(41/d) Il paragrafo 3-bis, comprendente gli articoli da 60-bis a 60-quinquies è stato aggiunto dall'art. 34, L. 24 novembre 2000, n. 340.

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