Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 60 quinquies


allegato
1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione può essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.

2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis.

3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato (41/e).

(41/e) Il paragrafo 3-bis, comprendente gli articoli da 60-bis a 60-quinquies è stato aggiunto dall'art. 34, L. 24 novembre 2000, n. 340.

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