Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 60


allegato
Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'art. 2859, primo comma, del c.c. (41)

(41) Così sostituito dall'art. 41, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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