Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 57


allegato
A richiesta della parte che ha ottenuto la iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado (40/a).

(40/a) Vedi nota 40 all'art. 53.

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