Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 55


allegato
L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione è cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui è divenuta inefficace la prima annotazione (40/a).

(40/a) Vedi nota 40 all'art. 53.

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