Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 53


allegato
Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, può chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.
L'annotazione è concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, è legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto (40).

(40) Gli artt. da 53 a 58 sono stati inseriti dall'art. 40, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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