Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 42


allegato
Qualora ai fini della giustificazione, occorra una sentenza, ai sensi dell'art. 41, lettera d), l'azione dev'essere promossa nel termine assegnato dal giudice tavolare.

Nel giudizio l'attore deve provare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'intavolazione ed il convenuto ha facoltà di proporre tutte le eccezioni in contrario, anche quando non abbia prodotto reclamo contro il decreto che accordò la prenotazione o il suo reclamo sia stato respinto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 42"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti