Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 23


Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica è regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili (17/c) (16/a).

La cancelleria deve comunicare all'ufficio del registro del luogo ove si è aperta la successione, copia dei certificati di eredità o di legato rilasciati dal tribunale in composizione monocratica (16/a).

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(17/c) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

(16/a) Comma così modificato dall'art. 162, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, riportato alla voce Ordinamento giudiziario.

(16/a) Comma così modificato dall'art. 162, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, riportato alla voce Ordinamento giudiziario.

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