Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 21


1. Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.
2. Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto.
(Così sostituito dall'art. 17, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

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