Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 136


allegato
Le annotazioni dell'ordine di rango, per le quali prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare sia stata presentata domanda all'ufficio tavolare, conservano efficacia ai termini delle leggi anteriori, ma non oltre la durata di un anno dalla data di entrata in vigore delle leggi estese col R.D. 4 novembre 1928, n. 2325.

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