Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 133


allegato
Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.
Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte d'appello. Se la corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria (51).

(51) Così sostituito dall'art. 67, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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