Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 131


allegato
Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati (49).

(49) Così sostituito dall'art. 65, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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