Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 128


allegato
Il giudice tavolare deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione e notificare d'ufficio la presentazione del reclamo alle persone a cui è stato notificato il decreto impugnato ad eccezione del reclamante (47/a).

(47/a) Articolo così modificato dall'art. 165, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, riportato alla voce Ordinamento giudiziario.

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