Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 126


allegato
decreti tavolari non sono revocabili né modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.
Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare (46/a).

[Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto (47)] (46/a).

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