Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 123 bis


allegato
È ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell'art. 141 codice procedura civile.
Se detta nomina è fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale (45/b).

(45/b) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 4 dicembre 1956, n. 1376. Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

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