Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 112


1. Tutte le modificazioni e la cancellazione dell'ipoteca simultanea devono essere iscritte nella sola partita principale.
2. Per queste iscrizioni può essere destinato un foglio apposito nel libro fondiario, al quale sarà fatto richiamo nella partita principale.
3. L'iscrizione delle modificazioni nella partita principale si ha per eseguita, a tutti gli effetti, anche nelle partite accessorie. Però la cancellazione totale o parziale dell'ipoteca simultanea deve essere annotata in tutte le partite accessorie che vengono liberate.

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