Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 109


allegato
Se nell'iscrizione originaria o successiva di una ipoteca simultanea devono concorrere più uffici tavolari, ognuno di essi deciderà indipendentemente sull'intavolazione o prenotazione dell'ipoteca riguardo agli immobili ipotecari iscritti nei libri fondiari di propria competenza e comunicherà il decreto all'ufficio della partita principale.
Il reclamo contro il decreto è presentato al giudice tavolare che lo ha pronunciato.
Se una intavolazione o prenotazione ordinata da un giudice tavolare nelle partite accessorie è stata revocata sopra reclamo e quindi cancellata, la cancellazione dev'essere d'ufficio comunicata all'ufficio tavolare della partita principale per la relativa annotazione.

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