Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 108


allegato
L'iscrizione di una ipoteca simultanea può essere chiesta o con separate domande ai diversi uffici tavolari oppure con unica domanda a quell'ufficio presso cui la partita principale è iscritta.
Nel primo caso devono indicarsi in ogni domanda la partita principale e le partite accessorie.
Nel secondo caso, deve indicarsi l'ordine nel quale la domanda sarà da trasmettersi per la rispettiva decisione agli altri uffici tavolari.

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