Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 107


allegato
Il creditore che domanda l'estensione di una ipoteca iscritta per il suo credito è tenuto a denunciare l'ipoteca già esistente per questo credito affinché venga annotata la simultaneità, sotto la comminatoria del risarcimento dei danni.
Se l'annotazione della simultaneità sia stata omessa per qualsiasi causa, può essere richiesta dal debitore ipotecario. Le spese devono essere rimborsate dal creditore, se questi sia in colpa per l'omissione. Il giudice tavolare, che nell'ordinare l'intavolazione o la prenotazione di un'ipoteca, constati che è già iscritta una ipoteca per il medesimo credito nei libri fondiari di sua competenza o in quelli di altro ufficio tavolare, dichiarerà con decreto, partita principale quella nella quale l'ipoteca risulta già iscritta, comunicando il decreto stesso agli altri uffici tavolari interessati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 107"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti