Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 105


allegato
Il documento originale in virtù del quale è stata eseguita l'iscrizione sarà munito dell'attestazione della seguita iscrizione.
Questa attestazione, che sarà munita del sigillo d'ufficio, indicherà il decreto del giudice che ebbe ad ordinare l'iscrizione nella partita tavolare.
Se di un documento sono state prodotte più copie, in ciascuna di queste dovrà aver luogo l'anzidetta attestazione.
Se l'iscrizione è stata eseguita in base a documenti fra loro connessi, l'attestazione sarà fatta su ciascuno di essi con richiamo agli altri.

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