Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 104


allegato
Nel libro fondiario non si possono fare abrasioni né si può comunque rendere illeggibile quanto vi è stato iscritto. Se nell'iscrizione è commesso un errore, avvertito all'atto dell'iscrizione stessa, il medesimo può essere rettificato senza un nuovo decreto del giudice tavolare.
Invece la rettificazione di un errore scoperto dopo compiuta l'iscrizione non può eseguirsi che su decreto del giudice tavolare. Se l'errore può importare qualche effetto legale, il giudice tavolare deve sentire le parti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 104"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti