Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 85


Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno, approvato con R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 85"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti