Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 83


Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal Commissario immediatamente comunicate ai Comuni, alle Associazioni agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art. 7 del presente regolamento.
Ad essi è concesso un termine di quindici giorni per presentare al commissario le loro osservazioni ed opposizioni.
Trascorsi questi termini il Commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi, udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'Associazione o al Comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio.
Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito. Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al Ministro per l'economia nazionale il quale pronunzierà definitivamente.
Potranno ricorrere al Ministro per l'economia nazionale i Podestà, i presidenti delle Associazioni agrarie, i delegati tecnici, gl'istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.
Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi dall'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal Commissario diventerà definitiva.

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