Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 79


Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla Corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.

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