Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 77


La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei Commissari sarà fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario.
Potrà però il Commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per la identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.

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