Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 76


Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 41 della legge.
Il Commissario con decreto in piedi al ricorso stabilirà il giorno per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 76"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti