Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 72


Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti già da essi compiuti nell'esercizio dell'ufficio, ancorché non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.
Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.
In caso di inadempimento, il Prefetto, su richiesta del Commissario, provvederà nei modi stabiliti dall'art. 76 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.

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