Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 67


Giurisdizione e procedura
Allorquando dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi Commissariati regionali, il Ministro per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei Commissari debba essere affidata la esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

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