Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 59


Le Associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari. Questi però nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civici e della legge comunale e provinciale.
Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per l'approvazione alla Giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sarà trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.

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