Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 57


L'immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal Commissario regionale, con l'assistenza del Podestà o del presidente dell'Associazione o di loro speciali delegati, nei giorni che saranno stabiliti con pubblici bandi.
Dell'immissione in possesso sarà redatto verbale da trasmettersi al Commissario.
I quotisti che non si presentassero saranno invitati personalmente con avviso notificato per mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima di quello che sarà nuovamente stabilito per la consegna delle rispettive quote, ed in caso di non comparsa, se l'avviso non sia stato notificato a mani proprie, sarà ripetuto con intervallo di dieci giorni.
Coloro che invitati nel modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per mezzo di persona munita di regolare mandato, saranno di pieno diritto considerati come rinunzianti, e le loro quote saranno riassegnate a norma del l'art. 21 della legge.
Il mancato intervento dei quotisti dovrà risultare dal verbale che sarà all'uopo redatto.

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