Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 55


I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare ricorso al Commissario regionale nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione dell'elenco degli assegnatari.
Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella segreteria comunale o dell'Associazione agraria.
I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

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