Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 52


Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal Podestà del Comune e composta di sei membri scelti tra i cittadini del Comune o della frazione interessata, dal Pretore del mandamento.
Se si tratti di terre appartenenti ad un'Associazione agraria, faranno parte anche della commissione il presidente dell'Associazione ed un membro del Consiglio di amministrazione delegato dal Consiglio medesimo.
Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in seguito a regolare convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri.
In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

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