Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 51


Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'art. 13 della legge:
a) il coniugato o il vedovo con o senza prole;
b) la vedova con prole;
c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
d) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;
e) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.

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