Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge.
Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal Commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curerà la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'Associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provocherà l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, numero 1071, e potrà, ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.
Il Podestà del Comune od i rappresentanti dell'Associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al Consiglio provinciale dell'economia.
Il Consiglio potrà introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà necessarie.