Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 35


Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge.
Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal Commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curerà la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'Associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provocherà l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, numero 1071, e potrà, ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.
Il Podestà del Comune od i rappresentanti dell'Associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al Consiglio provinciale dell'economia.
Il Consiglio potrà introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà necessarie.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 35"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti