Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 31


Il Commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siansi presentate opposizioni né domande di legittimazione sarà ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla perizia depositata.
Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti.
In quanto alla restituzione dei frutti il Commissario potrà, in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione (La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117, ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione).

(12/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

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