Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 28


Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art. 13 della legge, ed ove i possessori non le rilascino volontariamente, il Commissario provvederà a norma dell'art. 29 della legge.
Lo stesso avrà luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano più applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato articolo 13 della legge, ed abbiano adempito agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti articoli.

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