Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 26


Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, numero 751, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.

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