Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 24


Qualora più Comuni, frazioni od Associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ad all'assegno del compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.

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