Regio Decreto del 1927 numero 1443 art. 27


Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale ( Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377).
Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.
Indipendentemente dalla nullità suddetta, il Ministro per l'economia nazionale ( Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377) può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'art. 41.
Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale ( Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377) autorizza i trasferimenti suddetti dopo avere inteso la Amministrazione militare.
Il decreto che autorizza il trasferimento è registrato con la tassa fissa di lire 10 ( La tassa di registro è stata abolita, e sostituita dalla tassa di concessione governativa, fissata ora in L. 50.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 167).

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