Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 85


Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli artt. 74 e 81, quarto comma, la Corte dei conti può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori anche prima del giudizio del conto (Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre, 1989, n. 402).

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