Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 68bis


[Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilità speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalità per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonché i casi in cui non è ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma] (Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e poi abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367).

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